08/01/09

E IO PAGO...


Viene qualcuno a casa tua, con tanto di tesserino del Comune: "Siamo venuti a misurare la casa per conto del Comune", dicono. Tu sei una persona civile e cordiale, li fai entrare, magari gli reggi pure la fettuccia, tua moglie gli prepara il caffè e alla fine ti fanno firmare un foglio dove c'è scritto che la superficie da dichiarare per l'abitazione da te occupata è di metri 100.
Tu guardi il foglio un pò da lontano per leggerlo bene, come Totò nella foto, e fai il tuo dovere di bravo e onesto contribuente pagando per quei 100 metri di casa, come ti hanno detto ( e scritto) di fare.
Dopo qualche anno il Comune attiva il "catasto telematico" ed incorcia i dati con quelli rilevati da quei signori venuti a casa tua e scopre che c'è una differenza e allora cosa fa?
Ti manda a casa un atto di accertamento nel quale ti accusa di avere per anni effettuato una "denuncia infedele" con un aggravio di sanzioni pari al doppio dell'imposta evasa.
Trattasi evidentemente di una situazione nella quale manca totalmente l'elemento soggettivo per applicare la sanzione in capo al contribuente che, come spiegato, ha agito in perfetta buona fede.
Ci sono due articoli di legge che disciplinano proprio tali ipotesi, ma che al Comune di Pianella sembra non interessi applicare, in quanto, a mio avvviso, quegli importi sono destinati ad alimentare la solita cortina di opere clientelari in vista delle imminenti provinciali.
Già il fatto di sentirsi definire evasore quando non si è fatto altro che eseguire le direttive dell'amministrazione e dei suoi incaricati è odioso, ma dover finanziare con un prelievo totalmente illegittimo l'ennesima campagna elettorale, diventa paradossale: chi voterà contro la mozione che abbiamo proposto? Magari venitelo a vedere in diretta al prossimo consiglio, intanto, vi trascrivo la mozione.



Pianella, 05.01.2009


Egregio Sig.
Presidente del Consiglio del
Comune di Pianella
Residenza Municipale

Egregio Presidente,
I sottoscritti Consiglieri comunali Sandro Marinelli, Romeo Aramini ed Antonio Berardinucci, chiedono che la S.V. voglia inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in ordine alla seguente
MOZIONE:
Premesso che
- Con riferimento all’ attività accertativa posta in essere dal concessionario RIS.CO. s.r.l. con la quale, partendo dal dato telematico catastale, si contesta ai contribuenti pianellesi la “infedele denuncia” in ordine alla superficie di proprietà ai fini dell'applicazione della TARSU, si registra un crescente malcontento sociale;
- Infatti, tale contestazione comporta l'applicazione delle gravose sanzioni per la “denuncia infedele” a far data dal 2003, ma tale procedura appare particolarmente vessatoria e contraria alle norme di riferimento applicabili, laddove le dichiarazioni delle superfici sono state compilate dai cittadini in contraddittorio con i tecnici del precedente concessionario comunale (CERIN), come risulta dalla modulistica in possesso della RIS.CO s.r.l., i quali ultimi hanno materialmente provveduto ad effettuare le misurazioni delle superfici indicando ai contribuenti l’area da dichiarare;
- gli artt. 5 e 6 del D. Lg.vo n. 472 del 18.12.1997, avente ad oggetto: “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, che si allegano alla presente mozione, prevedono proprio ed in maniera specifica la inapplicabilità delle sanzioni tributarie nei confronti dei comportamenti del contribuente che non rivestano, sotto il profilo soggettivo gli estremi del dolo o della colpa e la non punibilità del medesimo quando l’addebito sia derivante da errore sul fatto o comunque addebitabile a terzi;
- che la prova dell’effettiva buona fede dei contribuenti è già in possesso dell’ente concessionario che ha acquisito le relative schede elaborate dai funzionari inviati dal precedente concessionario comunale;
- che, pertanto, ad oggi, si rivela assolutamente vessatoria ed illegittima la richiesta delle sanzioni per quelle situazioni nelle quali la legge prevede che le stesse non debbano essere applicate, costringendo i cittadini, che non sono nelle condizioni di affrontare un gravoso contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria, a pagare indebitamente gravosi importi al Comune;
- che, inoltre, la perseveranza di tali comportamenti, evidentemente non consoni al dettato normativo, espone l’Ente anche a potenziali innumerevoli contenziosi con i propri cittadini dall’epilogo negativo per l’Ente stesso;
-per ragioni di equità e correttezza appare necessario intervenire presso il concessionario disponendo che, laddove le dichiarazioni risultino frutto di errore sul fatto addebitabile a terzi, in quanto originariamente compilate in contraddittorio con i tecnici della CERIN, si proceda al solo recupero dell'imposta (in buona fede) evasa con l'applicazione dei soli interessi al tasso legale, ciò anche al fine di assicurare una maggiore spontanea adesione dei cittadini.
Tanto premesso il Consiglio Comunale
DELIBERA
Di ritenere, conformemente al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del D. Lg.vo n. 472 del 18.12.1997, che nelle ipotesi in cui risulti documentalmente che le dichiarazioni dei contribuenti in ordine alla superficie denunciata ai fini dell’applicazione della TARSU siano state compilate in contraddittorio con i tecnici inviati dall’ex concessionario del Comune di Pianella (CERIN S.r.l.), e gli immobili oggetto di denuncia non abbiano subito nessun incremento della superficie in data successiva a tale accertamento, non siano applicabili le sanzioni per “denuncia infedele”, risultando palese l’errore sul fatto addebitabile a terzi e, comunque, la mancanza dell’elemento soggettivo in capo al dichiarante;
Delega il Dirigente Responsabile del servizio finanziario per la pronta esecuzione della presente delibera mediante adeguate disposizioni da impartire al concessionario Ris.Co. S.r.l., con espressa indicazione di provvedere al rimborso delle sanzioni eventualmente già versate dai contribuenti che si trovavano nelle condizioni di cui alla delibera.



Decreto legislativo 18.12.1997, n. 472
(S.O. n. 4 alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5)
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 5 - Colpevolezza

In vigore dal 1 aprile 1998

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RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - IVA - TRIBUTI IN GENERE - SANZIONI - COLPEVOLEZZA
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1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della societa`, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo` essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa e` grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e` possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita` amministrativa di accertamento. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203 (G.U. 01.07.1998, n. 151).

Articolo 6 - Cause di non punibilità

In vigore dal 20 marzo 2001

Modificato dall'art. 7, D.Lgs. 26.01.2001, n. 32


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RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO - IVA - TRIBUTI IN GENERE - SANZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITA`
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1. Se la violazione e` conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e` responsabile quando l'errore non e` determinato da colpa.[Le riIevazioni eseguite nel rispetto della continuita` dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche` relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. (1)
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa e` determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e` stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
5 bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. (2)
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(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203 (G.U. 01.07.1998, n. 151).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 D.lgs 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53)